Art. 3.
(Composizione dell'unità di senologia).

      1. L'unità di senologia è composta dalle seguenti figure professionali:

          a) un coordinatore responsabile dell'unità;

          b) due chirurghi coinvolti nell'attività operatoria;

          c) due radiologi responsabili per il percorso diagnostico;

          d) un patologo;

          e) un oncologo medico;

          f) un anestesista con pratica in terapia del dolore;

          g) un radioterapista;

          h) il medico di medicina generale della paziente;

          i) un fisiatra;

          l) un terapista della riabilitazione;

          m) uno psico-oncologo;

          n) almeno un tecnico radiologo;

 

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          o) un assistente sociale;

          p) un chirurgo plastico.

      2. L'attività dell'unità di senologia è conforme al principio della multidisciplinarità ed è svolta a tempo pieno o parziale secondo i servizi di afferenza.
      3. Ogni componente del gruppo dell'unità di senologia deve avvere una formazione specializzata in oncologia della mammella conseguita svolgendo per almeno un anno un tirocinio personale e di gruppo presso un reperto ospedaliero di oncologia della mammella, oltre alla formazione nella rispettiva specializzazione.
      4. Ogni componente dell'unità di senologia è tenuto a seguire corsi di aggiornamento secondo i criteri dell'educazione continua in medicina (ECM).